Codice di comportamento

Rev.01 del 04/12/2009

Il presente Codice di Comportamento è stato elaborato al fine di assicurare il rispetto delle regole di separazione funzionale che disciplinano le attività di distribuzione del gas naturale esercitate dalla società Reti Distribuzione S.r.l. attraverso la determinazione di uno standard di comportamento specifico che tutti i soggetti coinvolti nelle suddette attività sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie mansioni.

1.1 La separazione funzionale nel settore energetico

L‘Autorità per l‘energia elettrica e il gas (Autorità o AEEG), con la deliberazione 24 gennaio 2007, n. 11/07 (Delibera 11/07), come successivamente modificata e integrata con le deliberazioni AEEG 4 ottobre 2007, n. 253/07 e 10 dicembre 2007, n. 310/07, ha approvato il —Testo integrato delle disposizioni dell‘Autorità per l‘energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell‘energia elettrica e il gas e relativi obblighi di pubblicazione e comunicazione“(Testo Integrato o TIU).
Con tale provvedimento, l‘Autorità ha stabilito l‘obbligo di separazione funzionale a carico dell‘impresa verticalmente integrata -vale a dire l‘impresa o il gruppo di imprese che, nel settore dell‘energia elettrica o del gas, svolge almeno una attività in concessione (ad esempio, la distribuzione del gas) e almeno una attività liberalizzata (ad esempio, la vendita di gas) œ recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2003/54/CE (per il settore elettrico) e 2003/55/CE (per il settore gas).
Carattere fondamentale della separazione funzionale risulta l‘affidamento ad un Gestore Indipendente, nell‘ambito di una impresa verticalmente integrata, di ciascuna delle attività in concessione relative alla gestione di infrastrutture essenziali elencate nell‘art. 7.1 del Testo Integrato.

1.2 Reti Distribuzione S.r.l., verticalmente integrata con AZIENDA ENERGIA e GAS Società Cooperativa

Reti Distribuzione S.r.l. svolge le attività di distribuzione e misura del gas naturale.
La società è controllata da AZIENDA ENERGIA e GAS Società Cooperativa (AEG Coop), che svolge l‘attività di vendita del gas naturale ai clienti finali.
Ne consegue che Reti Distribuzione S.r.l. è parte di un‘impresa verticalmente integrata nell‘ambito della quale svolge attività regolate attinenti la gestione delle reti di distribuzione e del parco misuratori, vale a dire di infrastrutture essenziali per la liberalizzazione.
Per le ragioni esposte Reti Distribuzione S.r.l. è soggetta alle norme di separazione funzionale.

1.3  Il Gestore Indipendente

In conformità agli obblighi di separazione funzionale prescritti dal Testo Integrato, il Consiglio di Amministrazione della Società ha provveduto ad istituire il Gestore Indipendente con modalità —ordinaria“; il Gestore Indipendente risulta, quindi, costituito dalla totalità degli Amministratori in carica.

1.4 Adozione del Codice di Comportamento

Il Testo Integrato prevede che il Gestore Indipendente predisponga e aggiorni un programma di adempimenti contenente le misure per perseguire le finalità della separazione funzionale, ed in particolare per escludere comportamenti discriminatori, e per garantire che sia adeguatamente controllata l‘osservanza del programma stesso.
Nell‘ambito di tali misure è necessario che il Gestore Indipendente definisca un Codice di Comportamento per il personale che, direttamente od indirettamente, svolge mansioni relative all‘attività in separazione funzionale, coerentemente con le finalità di sviluppo della concorrenza di cui all‘art. 2.1 del Testo Integrato.
Per tale ragione il Consiglio di Amministrazione di Reti Distribuzione S.r.l. ha deliberato di adottare, su proposta del Gestore Indipendente, il presente Codice di Comportamento.

2 OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 Finalità e destinatari del Codice di Comportamento

Il presente Codice contiene le regole di comportamento finalizzate a promuovere -nel rispetto dei principi di economicità e redditività e della riservatezza dei dati aziendali -la concorrenza, l‘efficienza ed adeguati livelli di qualità nell‘erogazione dei servizi:

  • garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico;
  • impedendo discriminazioni nell‘accesso ad informazioni commercialmente sensibili;
  • impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere.

Il Gestore Indipendente della Società ha predisposto il presente Codice di Comportamento tenendo in considerazione le suddette finalità della separazione funzionale del settore gas e, in particolare, l‘obiettivo di favorire lo sviluppo della concorrenza e l‘accesso al mercato, in condizioni di parità, da parte di tutti i potenziali operatori.
Il presente Codice di Comportamento individua i comportamenti che devono essere tenuti da parte dei componenti del Gestore Indipendente e di tutto il personale che -direttamente o indirettamente, cioè anche alle dipendenze di altre società del Gruppo -svolge mansioni o prestazioni relative all‘attività in separazione funzionale, compresi i dirigenti che operano sotto la direzione del Gestore Indipendente e che hanno responsabilità gestionali nell‘attività separata (Personale Coinvolto).
Pertanto, il Codice di Comportamento è vincolante nei confronti di tutti i dipendenti, consulenti e di qualsiasi altra persona fisica che instauri, a qualsiasi titolo, un rapporto di collaborazione con la Società e/o con il Gestore Indipendente e che svolga mansioni nell‘ambito dell‘attività di distribuzione del gas naturale.

2.2 Valore contrattuale del Codice di Comportamento

Le regole del Codice di Comportamento devono considerarsi parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto nei confronti della Società e/o del Gestore Indipendente. L‘osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale imposti dall‘Autorità, nonché per il buon funzionamento, l‘affidabilità e la reputazione della Società.
L‘accettazione del Codice di Comportamento da parte dei componenti del Gestore Indipendente dovrà avvenire mediante integrazione del loro contratto di assunzione o incarico professionale.
Il Personale Coinvolto accetterà espressamente il Codice di Comportamento in occasione della stipula o del rinnovo del contratto di lavoro, fermo restando che è comunque tenuto alla sua osservanza sin dal momento della sua entrata in vigore.
Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere il Codice di Comportamento, a contribuire attivamente alla sua attuazione e a segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze.
Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull‘osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo.

2.3 Diffusione, applicazione e aggiornamento del Codice di Comportamento

Gestore Indipendente è impegnato, nei confronti di tutti coloro che sono coinvolti nell‘applicazione del presente Codice, a:

  • assicurarne la tempestiva divulgazione, sia rendendolo disponibile a tutti, sia attuando adeguati programmi di formazione;
  • assicurarne la periodica revisione ed aggiornamento al fine di adeguarlo all‘evoluzione della normativa applicabile;
  • predisporre appropriati strumenti di supporto per fornire chiarimenti in merito all‘interpretazione e all‘attuazione delle disposizioni del Codice di Comportamento;
  • applicare il sistema sanzionatorio previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili in caso di accertate e rilevanti violazioni da parte del personale interessato;
  • adottare adeguate procedure per la segnalazione, l‘analisi e il trattamento di eventuali violazioni;
  • assicurare la riservatezza sull‘identità di chi segnala eventuali violazioni, fatti salvi gli obblighi di legge, e la sua tutela professionale;
  • verificare periodicamente il rispetto e l‘osservanza del Codice di Comportamento.

2.4 Impegni del Personale Coinvolto al rispetto del Codice di Comportamento

L‘osservanza dei contenuti del Codice di Comportamento da parte di tutti coloro che operano a servizio del Gestore Indipendente è di importanza fondamentale per garantire il rispetto degli obblighi di separazione funzionale, nonché per il buon funzionamento, l‘affidabilità e la reputazione dell‘intero Gruppo.
Tutto il Personale Coinvolto si impegna perciò a:

  • agire e comportarsi in linea con quanto indicato nel Codice di Comportamento;
  • segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Codice di Comportamento di cui ne venga a conoscenza;
  • cooperare nella definizione e nel rispetto delle procedure interne, predisposte per dare attuazione al Codice di Comportamento;
  • consultare il Gestore Indipendente in relazione alle parti del Codice di Comportamento sulle quali necessita di interpretazioni o di orientamento.

3 REGOLE DI COMPORTAMENTO

3.1 Principi generali

3.1.1 Criteri di condotta dei componenti del Gestore Indipendente

I componenti del Gestore Indipendente sono tenuti a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Codice e garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto.
I componenti del Gestore Indipendente devono agire affinché la capogruppo eserciti i propri poteri di indirizzo e controllo nel rispetto delle finalità della separazione funzionale e dell‘indipendenza del Gestore stesso, secondo quanto stabilito dall‘art. 7.4 del Testo Integrato e dall‘art. 2 dello Statuto della Società.

3.1.2 Divieto di sistemi incentivanti

E‘ fatto espresso divieto al Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali dirette sui processi di business propri dell‘attività separata funzionalmente di accettare incentivi economici che ne possano compromettere l‘indipendenza, connessi ad attività diverse da quella amministrata dal Gestore Indipendente ed in contrasto con le finalità perseguite dalle regole di comportamento contenute nel presente Codice. Tale divieto non si applica nei confronti del Personale Coinvolto con mansioni gestionali inerenti processi di supporto e servizio (es. contabilità, servizi amministrativi, servizi generali, etc.) all‘attività in regime di separazione funzionale.
Per incentivo economico si intende qualsiasi forma di retribuzione, premio o utilità connessa all‘andamento e/o ai risultati di una specifica attività o conseguiti da una determinata società diversa da quella per cui opera il Gestore Indipendente.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, è vietata ogni forma di incentivazione o premio connessi all‘andamento delle attività liberalizzate svolte dal Gruppo nel settore elettrico o del gas naturale, comprese l‘acquisto e vendita all‘ingrosso o ai clienti finali di elettricità o di gas.

3.2 Tutela della riservatezza

3.2.1 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni

Il Personale Coinvolto è tenuto a rispettare l‘obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni aziendali acquisiti nel corso dello svolgimento del rapporto, ai sensi dell‘art. 2105 del codice civile œ che prevede l‘obbligo di non divulgare notizie attinenti l‘organizzazione aziendale e di non fare uso delle stesse in modo tale da recare pregiudizio all‘azienda œ e degli articoli 98 e 99 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, in base ai quali è vietato rivelare a terzi oppure acquisire o utilizzare le informazioni aziendali, comprese quelle commerciali, qualora esse siano segrete, abbiano valore economico e siano sottoposte a misure adeguate allo scopo di mantenerle segrete.
Si considerano rientranti nei suddetti —dati“e—informazioni“ le notizie rilevanti attinenti l‘attività svolta dalla Società, i suoi beni ed il suo personale, acquisite durante lo svolgimento delle mansioni di competenza, ad eccezione delle informazioni che siano già di dominio pubblico o che vengano divulgate in virtù di obblighi previsti dalla normativa vigente.

3.2.2 Riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili

L‘obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, le informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell‘attività separata funzionalmente.
Costituiscono —informazioni commercialmente sensibili“ i dati di misura e ogni altro dato o informazione aventi rilevanza per finalità commerciali, la cui divulgazione secondo criteri discriminatori è idonea ad alterare la concorrenza e la competizione tra gli operatori. Il Gestore Indipendente individua e definisce quali sono le informazioni commercialmente sensibili connesse all‘attività che amministra, dandone debita comunicazione al Personale Coinvolto.
Scopo dell‘obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza nell‘ambito della fornitura o della negoziazione dell‘accesso alla rete di distribuzione. Tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri, con particolare ma non esclusivo riferimento alle imprese commerciali appartenenti al Gruppo.

3.2.3 Durata ed estensione dell‘obbligo di riservatezza

L‘obbligo di riservatezza dovrà essere rispettato dal Personale Coinvolto sia nel corso del rapporto di lavoro, sia dopo la sua cessazione -da qualunque causa essa sia determinata anche in caso di trasferimento a società partecipate, collegate e/o controllate ovvero in caso di cambiamento delle mansioni affidate nell‘ambito della Società.
In particolare, all‘obbligo di riservatezza, per quanto eccedente i normali vincoli derivanti dagli articoli 2105 del codice civile e dagli articoli 98-99 del d.lgs. n. 30/2005, si applicano, in conformità alla normativa vigente, le seguenti condizioni:

  • il vincolo derivante dal patto di riservatezza ha validità per il periodo di 2 (due) anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro o di collaborazione con la Società, comunque sia avvenuta la cessazione;
  • l‘obbligo di riservatezza avrà validità nei confronti di qualsiasi impresa operante in Italia, direttamente o indirettamente, nel settore dell‘energia o delle utilities ovvero in settori ad essi collegati o connessi;
  • l‘obbligo è efficace su tutto il territorio italiano.

3.2.4 Accesso alle informazioni commercialmente sensibili

Il Gestore Indipendente limita l‘accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell‘attività in regime di separazione funzionale, in particolare da parte di soggetti appartenenti all‘impresa verticalmente integrata che non operano sotto la sua direzione, anche adottando sistemi di tracciabilità dell‘accesso a tali informazioni.
A tal fine, l‘accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti appartenenti alla Società o all‘impresa verticalmente integrata, ma esterni al Gestore Indipendente, deve avvenire dietro presentazione di richieste scritte e motivate che devono essere archiviate in un apposito registro, secondo la procedura definita dal Gestore Indipendente.

3.2.5 Garante per la corretta gestione delle informazioni rilevanti

Il Gestore Indipendente nomina un garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili (Garante), al quale è affidata la vigilanza sulla corretta gestione delle informazioni.
Il Garante è persona indipendente e di elevata professionalità al quale, nell‘ambito delle proprie competenze, è affidata:

  • la vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di riservatezza,
  • la responsabilità di predisporre, congiuntamente con il Gestore Indipendente, le parti del programma di adempimenti e del rapporto annuale sulle misure adottate, relative alla gestione delle informazioni.

Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili.

3.2.6 Applicazione delle norme di legge e regolamentari in materia di riservatezza dei dati

Le regole di comportamento previste dal presente Codice non escludono né limitano l‘obbligo del Personale Coinvolto di osservare gli obblighi previsti dalla normativa vigente, in particolare dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di trattamento e protezione dei dati personali.
Il Personale Coinvolto è altresì tenuto al rispetto delle disposizioni dell‘Autorità in materia di accesso ai dati di base per la formulazione di proposte commerciali inerenti la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale (deliberazione 27 giugno 2007, n. 157/07) e di ogni altro provvedimento regolamentare vigente.

3.3 Rapporti con i fornitori e con le parti correlate

3.3.1 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi

Il Gestore Indipendente è tenuto a vigilare che i soggetti terzi e tra loro anche le eventuali ”parti correlate‘ che forniscono beni o servizi a favore dell‘attività in regime di separazione funzionale garantiscano la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui sono entrati in possesso durante l‘esecuzione della fornitura.
Pertanto, nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, in particolare in quelli con le parti correlate, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori:

  • alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all‘attività oggetto di separazione funzionale;
  • al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal Testo Integrato.

Per parte correlata si intende qualsiasi soggetto o ente rientrante nella definizione di cui al principio contabile internazionale (IAS) n. 24, comprese le società controllate, controllanti o collegate alla Società.
Le clausole suddette devono essere preventivamente approvate dal Gestore Indipendente e, qualora pertinenti la gestione delle informazioni commercialmente sensibili, anche dal Garante per la corretta gestione delle informazioni.

3.3.2 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo

Nell‘ambito dei rapporti contrattuali con le società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato.
I contratti di servizio stipulati tra Reti Distribuzione S.r.l. e le altre società del Gruppo devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni.
Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a:

  • la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni;
  • le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio.

4 MODALITA‘ DI ATTUAZIONE

4.1 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente

Il Gestore Indipendente assicura che l‘attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione.
Il Gestore Indipendente ha il compito di vigilare sull‘attuazione e sul rispetto del presente Codice.
In particolare, il Gestore Indipendente:

  • assume decisioni in materia di violazioni del Codice di Comportamento, riferendo, se del caso, alla competente funzione della Società per l‘adozione dei provvedimenti di competenza di quest‘ultima;
  • provvede alla revisione periodica del Codice di Comportamento e dei suoi meccanismi di attuazione.

4.2 Comunicazione e formazione

Il Codice di Comportamento è portato a conoscenza del Personale Coinvolto mediante apposite attività di comunicazione e informazione.
Ad integrazione dell‘attività informativa di cui sopra ed allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, il Gestore Indipendente predispone e realizza attività di formazione dirette a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti.

4.3 Segnalazioni

Le persone che sono soggette al rispetto del Codice di Comportamento sono tenute a segnalare al Gestore Indipendente, per iscritto e in forma non anonima, ogni eventuale violazione del Codice di cui siano venute a conoscenza. Il Gestore Indipendente provvede a verificare la fondatezza delle segnalazioni ricevute.
Il Gestore Indipendente agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da eventuali forme di penalizzazione o discriminazione. E‘ altresì assicurata la riservatezza dell‘identità dell‘autore della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge.

4.4 Violazione del Codice di Comportamento

La violazione delle norme del presente Codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dal Personale Coinvolto nei confronti della Società e può comportare l‘applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. L‘irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti del Personale Coinvolto avverrà nel rispetto delle procedure previste dall‘art. 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai CCNL applicati al personale interessato.
Nei confronti di fornitori, consulenti e collaboratori esterni alla Società e al Gestore Indipendente trovano applicazione le sanzioni stabilite nei rispettivi contratti di servizio.
E‘ fatto salvo, in ogni caso, il diritto della Società di agire nei confronti del responsabile della violazione per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa della stessa.

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